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Adesioni
In fondo alla pagina potete trovare la scheda da compilare
per l'adesione all'Associazione.
E' necessario leggere e accettare per poter scaricare la scheda.
REGOLAMENTO INTERNO
(approvato dallAssemblea del 10 marzo 2005)
1. E preciso dovere di ogni socio osservare le disposizioni
contenute nello statuto e nel presente regolamento. I soci
sono tenuti: a partecipare attivamente alla vita della Associazione;
a operare nellinteresse della stessa, in spirito di
aperta collaborazione con gli Organi sociali;
a non screditare, con parole o atti, limmagine della
Associazione, dei suoi Organi e dei soci;
a rispettare le regole della convivenza civile;
a non strumentalizzare la propria appartenenza alla Associazione
per scopi di interesse personale;
a non esprimere, nellambito della Associazione, le proprie
convinzioni politiche o religiose.
2. I soci sono tenuti alla buona conservazione dei beni della
Associazione, leventuale danno causato ai beni dal comportamento
del socio sarà da questultimo rifuso alla Associazione.
3.I soci sono tenuti a mantenere la riservatezza su notizie
o documenti dei quali siano venuti a conoscenza o ne abbiano
il possesso proprio per la loro qualifica di socio.
4.Leventuale marchio della Associazione, così
come identificato dal Consiglio Direttivo, potrà essere
usato esclusivamente per fini istituzionali in tutte le forme
ritenute utili.
5.La domanda di ammissione alla Associazione deve essere redatta
su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e presentata
allo stesso, anche tramite invio telematico. Con la sottoscrizione
della domanda laspirante socio concede il consenso al
trattamento dei propri dati personali al solo ed esclusivo
utilizzo istituzionale.
6.La domanda di adesione si perfeziona con il pagamento delle
quote di adesione e associativa annuale, eventualmente ridotta
in funzione del periodo di tempo residuo laddove la stessa
sia presentata in corso danno, e con laccettazione
da parte del Consiglio Direttivo.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE
E costituita la ASSOCIAZIONE GABRIELE
BORGOGNI organizzazione non lucrativa di utilità
sociale, in breve denominabile anche come ASSOCIAZIONE
- GABRIELE BORGOGNI - ONLUS. Lassociazione è
retta dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 2
SEDE
LAssociazione ha sede a Firenze in via Giovanni Maria
Cecchi, 21.
ARTICOLO 3
FINALITA E SCOPI
3.1) LAssociazione non ha fini di lucro e si propone
di perseguire esclusivamente finalita di assistenza
sociale e socio-sanitaria e beneficenza così da arrecare
benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche
e/o psichiche, dovute a infortuni subiti a seguito di incidenti
stradali ovvero nellesercizio di discipline sportive,
e sovvenzionare gratuitamente, in denaro o in natura enti
pubblici o ONLUS che operano nellambito dellassistenza
sociale e socio-sanitaria, dellassistenza sanitaria
e della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie
di particolare rilevanza sociale.
LAssociazione potrà altresì svolgere
tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale,
nonché tutte le attività accessorie, in quanto
ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni
previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti
dalla legge.
3.2) LAssociazione non puo svolgere attivita
diverse da quelle sopra indicate.
Le singole attivita istituzionali saranno svolte con
lintento di perseguire principalmente i seguenti scopi:
- arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche e/o psichiche, dovute a infortuni subiti
a seguito di incidenti stradali, ovvero nellesercizio
di discipline sportive;
- sovvenzionare gratuitamente, in denaro o in natura, enti
pubblici o ONLUS che operano nellambito dellassistenza
sociale e socio-sanitaria, dellassistenza sanitaria
e della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie
di particolare rilevanza sociale.
ARTICOLO 4
DURATA
La durata della Associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5
FONDO DI DOTAZIONE - PATRIMONIO - ENTRATE
5.1) Il fondo di dotazione iniziale della Associazione e
costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella
complessiva misura di Euro 8.000,00 (ottomila/00).
5.2) Il patrimonio della Associazione e costituito
da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione
a qualsiasi titolo, nonché dagli avanzi netti di gestione.
5.3) Per ladempimento dei propri compiti la Associazione
dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai Fondatori;
- dei versamenti ulteriori effettuati dai detti Fondatori
e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla
Associazione;
- delle quote annuali di iscrizione;
- degli eventuali contributi versati da enti in genere;
- delle eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi
o di Aderenti;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attivita.
5.4) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota
di versamento minimo da effettuarsi allatto delladesione
alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione
e la quota annuale di iscrizione alla Associazione, che deve
essere versata in unica soluzione entro il mese di febbraio
di ogni anno.
5.5) Ladesione alla Associazione non comporta obblighi
di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento
originario allatto dellammissione e al versamento
della quota annua di iscrizione. E comunque facolta
degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
5.6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di
qualsiasi entita, fatti salvi i versamenti minimi come
sopra determinati per lammissione e liscrizione
annuale, e sono comunque a fondo perduto; versamenti, pertanto,
non sono rivalutabili ne ripetibili in nessun caso,
e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione
ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di
esclusione dalla Associazione. Pertanto non potra essere
avanzata alcuna richiesta di rimborso di quanto versato alla
Associazione a titolo di versamento, anche in natura, al fondo
di dotazione.
5.7) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione
e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare
ne per successione a titolo universale, ne per
atto tra vivi ne a causa di morte.
5.8) La Associazione puo emettere titoli di solidarieta.
ARTICOLO 6
ADERENTI
6.1) Sono Aderenti della Associazione:
-i Fondatori;
-i Soci della Associazione;
-i Benemeriti della Associazione;
-i Beneficiari della Associazione.
6.2) Ladesione alla Associazione e a tempo indeterminato
e non puo essere disposta per un periodo temporaneo,
fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
6.3) Ladesione alla Associazione comporta per lassociato
maggiore di eta il diritto di voto nellAssemblea.
6.4) Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione
delloriginario fondo di dotazione della Associazione
stessa.
6.5) Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono alla
Associazione nel corso della sua esistenza.
6.6) Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano
versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza
dal Consiglio Direttivo.
6.7) Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono
erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.
6.8) La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie
non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti
stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione.
Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare
effettivamente alla vita della Associazione.
6.9) Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere
espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione
di condividere le finalita che la Associazione si propone
e limpegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali
Regolamenti.
6.10) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle
domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento
(per il computo di detto periodo si applicano peraltro le
norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari);
in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda
entro il suddetto termine, si intende che essa e stata
respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo
non e tenuto a esplicitare le motivazioni di detto diniego.
6.11) Chiunque aderisca alla Associazione puo in qualsiasi
momento notificare la sua volonta di recedere dal novero
dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo
che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il
recesso ha effetto immediato) ha efficacia dallinizio
del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio
Direttivo riceve la notifica della volonta di recesso.
6.12) In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento
oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione
puo esserne escluso con deliberazione del Consiglio
Direttivo. Lesclusione ha effetto dal trentesimo giorno
successivo alla notifica del provvedimento di esclusione,
il quale deve contenere le motivazioni per le quali lesclusione
sia stata deliberata. Nel caso che lescluso non condivida
le ragioni dellesclusione, egli puo adire ad un
arbitrato irrituale di cui al presente Statuto; in tal caso
lefficacia della deliberazione di esclusione e
sospesa fino alla pronuncia dellarbitro.
ARTICOLO 7
ORGANI
7.1) Sono Organi della Associazione:
- lAssemblea degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.
7.2) Lelezione degli Organi della Associazione non
puo essere in alcun modo vincolata o limitata ed e
uniformata a criteri di massima liberta di partecipazione
allelettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 8
ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
8.1) LAssemblea e composta da tutti gli Aderenti
alla Associazione ed e lorgano sovrano della Associazione
stessa.
8.2) LAssemblea si riunisce almeno due volte allanno
per lapprovazione del bilancio consuntivo (entro il
31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre).
Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente
e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere
e del Collegio dei Revisori;
- delinea gli indirizzi generali dellattività
della Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva gli eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dellattività della Associazione;
- delibera sulleventuale destinazione dellavanzo
di gestione comunque denominato, nonche di fondi e riserve
durante la vita della Associazione stessa, qualora cio
sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione
e la devoluzione del suo patrimonio.
8.3) LAssemblea e convocata dal Presidente ogni
qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta
richiesta da almeno il 30% (trenta per cento) degli Aderenti
o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dal Collegio dei
Revisori. Salvo motivi eccezionali, lAssemblea e
convocata nel territorio della provincia di Firenze.
8.4) La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata,
contenente lindicazione del luogo, del giorno e dellora
della riunione sia di prima che di seconda convocazione e
lelenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli
Aderenti allindirizzo risultante dal Libro degli Aderenti
alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio
Direttivo ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori,
almeno dieci giorni prima delladunanza.
8.5) Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi
le quaranta unità, la raccomandata può essere
sostituita da una lettera inviata ordinariamente, da spedirsi
almeno quindici giorni prima del giorno fissato per ladunanza;
in tal caso la notizia delladunanza deve essere pubblicata
almeno due volte su un quotidiano a rilevante diffusione nellambito
territoriale di operatività della Associazione.
8.6) LAssemblea è validamente costituita ed
atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti
almeno la metà dei suoi membri.
8.7) In seconda convocazione lAssemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ladunanza
di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso
giorno fissato per la prima convocazione.
8.8) Ogni Aderente alla Associazione ha diritto ad un voto,
esercitabile anche mediante delega apposta in calce allavviso
di convocazione. La delega può essere conferita solamente
ad altro Aderente alla Associazione che non sia membro del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o dipendente
della Associazione. Ciascun delegato non può farsi
portatore di più di tre deleghe.
8.9) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; lespressione di astensione
si computa come voto positivo. Non è ammesso il voto
per corrispondenza.
8.10) Per la nomina del Presidente, lapprovazione dei
Regolamenti, le modifiche statutarie e lutilizzo di
avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto
favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in
prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di
scioglimento della Associazione e di devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti,
tanto in prima che in seconda convocazione.
8.11) LAssemblea è presieduta dal Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente;
in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro più
anziano presente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi
altro Aderente alla Associazione.
ARTICOLO 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1) La Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto, a scelta dellAssemblea, da un minimo
di cinque membri a un massimo di nove membri, compresi il
Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
9.2) I Consiglieri devono essere Aderenti alla Associazione,
durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
9.3) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza
dei Consiglieri, lintero Consiglio Direttivo si intende
decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.
9.4) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro
del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso da luogo alla
sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino
alla prima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere
posto largomento della sostituzione del Consigliere
cessato; lAderente che viene eletto in luogo del Consigliere
cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante
il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
9.5) Dalla nomina a Consigliere, oltre al rimborso delle
spese documentate sostenute in ragione del mandato ricevuto,
puo conseguire un compenso che viene stabilito dalla
Assemblea.
9.6) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni
e compiti:
- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo
gli indirizzi delineati dalla Assemblea e, in particolare,
il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria
in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la determinazione dellentità del versamento
di adesione e della quota contributiva annua, ivi compresa
leventuale proporzionalità della stessa al periodo
qualora la domanda di adesione accolta sia presentata in corso
danno;
- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri
eletti;
- la nomina dei membri del Comitato Esecutivo in aggiunta
ai membri di diritto;
- la nomina dei Responsabili di Settore, da scegliere tra
gli Aderenti, la nomina di responsabile di Settore non e
incompatibile con altre cariche ricoperte nellambito
della Associazione;
- lesame delle domande di adesione alla Associazione;
- lammissione o il diniego delladesione di nuovi
Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del
bilancio consuntivo.
9.7) Il Consiglio Direttivo puo delegare tutti o parte
dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, nonche attribuire
a uno o piu dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente,
anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
9.8) Il Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta
richiesta da almeno il 25% (venticinque per cento) dei Consiglieri
o dal Collegio dei Revisori. La convocazione e fatta
mediante lettera raccomandata, contenente lindicazione
del luogo, del giorno e dellora della riunione e lelenco
delle materie da trattare, spedita o consegnata a mano a tutti
i componenti del Consiglio Direttivo ed ai membri del Collegio
dei Revisori almeno otto giorni prima delladunanza.
9.9) Il Consiglio Direttivo e comunque validamente
costituito ed e atto a deliberare, anche in assenza
delle suddette formalita di convocazione, qualora siano
presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio
dei Revisori.
9.10) Il Consiglio Direttivo e presieduto dal Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente
o in mancanza dal membro del Consiglio Direttivo piu
anziano.
9.11) Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, e
validamente costituito qualora siano presenti almeno la meta
dei suoi membri.
9.12) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; lespressione
di astensione si computa come voto positivo; in caso di parita
di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
9.13) Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione,
intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore
comunque ecceda Euro 5.000,00 (cinquemila), occorre il voto
favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
ARTICOLO 10
IL PRESIDENTE
10.1) Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza
della Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente puo
attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei
al Consiglio stesso.
10.2) Al Presidente compete lordinaria amministrazione
della Associazione, sulla base delle direttive emanate dalla
Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il
Presidente riferisce circa lattivita compiuta;
in casi eccezionali di necessita ed urgenza il Presidente
puo comunque compiere atti di straordinaria amministrazione,
ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio
Direttivo per la ratifica del suo operato.
10.3) Il Presidente convoca e presiede lAssemblea,
il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura la
corretta esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia
il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica
losservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti,
promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità.
10.4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per lapprovazione,
al Consiglio Direttivo e poi allAssemblea, corredandoli
di idonee relazioni.
ARTICOLO 11
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito allesercizio
delle proprie funzioni. Lintervento del Vice Presidente
costituisce per i terzi prova dellimpedimento del Presidente.
ARTICOLO 12
IL COMITATO ESECUTIVO
12.1) Il Comitato Esecutivo e composto dal Presidente,
dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un
altro Consigliere.
12.2) Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti
affidatigli dal Consiglio Direttivo.
12.3) Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo
e per la validita delle relative deliberazioni si applicano,
ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per
le adunanze del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13
IL SEGRETARIO
13.1) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione
delle adunanze dellAssemblea, del Consiglio Direttivo
e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio
Direttivo nellesplicazione delle attivita esecutive
che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento
dellamministrazione della Associazione.
13.2) IL Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle
Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo
nonche del libro degli Aderenti alla Associazione.
ARTICOLO 14
IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione
e ne tiene idonea contabilita, effettua le relative
verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone,
dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello
preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
ARTICOLO 15
COLLEGIO DEI REVISORI
15.1) Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi
e di due supplenti. Questi ultimi subentrano in ogni caso
di cessazione di un membro effettivo.
15.2) Lincarico di Revisore e incompatibile con
la carica di Consigliere.
15.3) Per la durata in carica, la rieleggibilita e
il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto
per i membri del Consiglio Direttivo.
15.4) I Revisori curano la tenuta del Libro delle Adunanze
dei Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dellAssemblea
e, senza diritto di voto, ma con facolta di parola,
a quelle del Consiglio Direttivo. Verificano la regolare tenuta
della contabilita della Associazione e dei relativi
libri, danno pareri sui bilanci con apposite relazioni da
allegare agli stessi.
ARTICOLO 16
LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE
16.1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
la Associazione tiene i Libri verbali delle adunanze e delle
deliberazioni dellAssemblea, del Consiglio Direttivo,
del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori, nonche
il Libro degli Aderenti alla Associazione.
16.2) I libri della Associazione sono visibili a tutti gli
Aderenti alla Associazione che ne facciano motivata istanza;
le copie richieste sono fatte dalla Associazione a spese del
richiedente.
ARTICOLO 17
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
17.1) Gli esercizi dellAssociazione chiudono il 31
dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e predisposto
un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
17.2) Entro il mese di settembre di ciascun anno il Consiglio
Direttivo e convocato per la predisposizione del bilancio
preventivo del successivo esercizio da sottoporre allapprovazione
dellAssemblea.
17.3) Entro il mese di gennaio di ciascun anno il Consiglio
Direttivo e convocato per la predisposizione del bilancio
consuntivo dellesercizio precedente da sottoporre allapprovazione
dellAssemblea.
17.4) I bilanci debbono restare depositati presso la sede
della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono
lAssemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione
di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie e soddisfatta dalla Associazione
a spese del richiedente.
ARTICOLO 18
AVANZI DI GESTIONE
18.1) Alla Associazione e vietato distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonche fondi, riserve o patrimonio durante la vita della
Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
organizzazioni non lucrative di utilita sociale che
per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima
e unitaria struttura.
18.2) La Associazione ha lobbligo di impiegare gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 19
SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione
ha lobbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni
non lucrative di utilita sociale o ai fini di pubblica
utilita, sentito lorganismo di controllo di cui
allarticolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996,
n.662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
ARTICOLO 20
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione
ed interpretazione del presente statuto tra gli Aderenti,
tra gli Aderenti e gli Organi ovvero tra gli Organi, sara
rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che
giudichera secondo equita e senza formalita
di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Larbitro
sara scelto di comune accordo dalle parti contendenti,
in mancanza di accordo la nomina sara demandata al Presidente
dellOrdine degli Avvocati di Firenze.
ARTICOLO 21
LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente
statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di
Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine,
alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.
Accetto / Non accetto
Da compilare e spedire a:
Associazione Gabriele Borgogni
Via Giovanni Maria Cecchi, 21
50126 Firenze
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