guestbook   news   contatti 
 

Iniziative e leggi



Petizione per una proposta di legge di iniziativa popolare sulla prevenzione dei rischi derivanti dal consumo di bevande alcoliche.

  • La legge 125/01 deve essere adeguata alla riforma del Titolo V della Costituzione armonizzando le diverse scelte regionali attraverso la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA e LEAS), garantiti in tutto il territorio nazionale. Dovrebbe inoltre indicare l'obbligatorietà della concertazione a livello locale, con l'obbligatoria definizione di atti di programmazione coerenti con la centralità delle autonomie locali e con il principio di attiva partecipazione dei cittadini previste dall'attuale normativa in ambito socio-sanitario.
  • Le numerose ordinanze emanate dai sindaci di varie parti d'Italia testimoniano l'esigenza di intervenire con coerenza, sul rischio legato alla crescente diffusione del consumo di bevande alcoliche tra i giovani, e, allo stesso tempo, di sensibilizzare la società civile affinché percepisca, con maggiore consapevolezza, che il consumo di alcol in genere, incide tragicamente sul benessere e sulla sicurezza dei cittadini.
  • Per questo motivo abbiamo deciso di offrire al Parlamento il nostro contributo con proposte concrete, utili ad elevare il livello di salute.
  • Vogliamo costruire una proposta di legge che sia condivisa da più soggetti: per questo motivo lanciamo la presente campagna. Nella pagina successiva troverai le nostre proposte: se le condividi firma il foglio allegato.
  • Se vuoi anche partecipare all'arricchimento della proposta ti invitiamo ad inviare le tue idee a: rivistaalcologia@alcolonline. it .
  • Intorno alla fine di novembre vi contatteremo e vi invieremo il testo definitivo della proposta di legge.

Insieme possiamo raggiungere l'obiettivo della raccolta di firme.

Valentino Patussi (Rivista Alcologia)

Aniello Baselice    AICAT (Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento)

Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma e Alessandro Sbarbada ( Rassegna stampa su vino, birra e altri alcolici)

Lisa Nadir (Eurocare Italia)

Info: 3311080045

 

Considerazioni e proposte da sottoscrivere per costruire il progetto di legge che garantisca l'applicazione dei diritti sanciti dall'art. 62 della Legge 125/2001

  1. ALCOL E MINORI
  1. “La vendita di alcolici è vietata ai minori di 18 anni”.  Appare indispensabile introdurre esplicitamente il divieto di vendita di alcolici innalzando l'età minima legale da 16 a 18 anni, intendendo equiparate vendita e somministrazione secondo quanto ribadito anche nel recente parere del ministero dell'Interno alla Prefettura di Milano del 24 marzo 2009
  2. Innalzare fino a  10.000 euro le sanzioni pecuniarie per gli esercenti che contravvengono alla norma esistente e, in caso di recidiva, garantire la sospensione della licenza per una settimana. In casi particolarmente gravi e reiterati, quali la seconda recidiva, si prevede il ritiro della licenza
  3. Prevedere interventi di “responsabilizzazione comunitaria” per i minori trovati in possesso di bevande alcoliche e per le loro famiglie. In particolare è previsto:

    a) la partecipazione dei minori (insieme eventualmente alle loro famiglie) ad attività socialmente utili, tramite esperienze guidate presso Servizi di alcologia del SSN, Associazioni di volontariato: Club degli Alcolisti in Trattamento, Alcolisti Anonimi (Alateen), Pubbliche Assistenze, Misericordie, Informagiovani, etc.

    b) promuovere, per i genitori, corsi di sensibilizzazione rispetto all'impatto ed alla gravità dei problemi e delle patologie correlate al consumo di alcol

  1. COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA BEVANDE ALCOLICHE
  1. Regolamentare la vendita di alcolici garantendo l'impossibilità di erogazione a mezzo di distributori automatici (vista la reale difficoltà di verificare l'età minima legale di chi acquista) evitando, peraltro, la vendita nelle strutture di libero servizio
  2. Feste e manifestazioni pubbliche non possono essere intitolate a bevande alcoliche
  3. Le bevande alcoliche non possono essere vendute né somministrate negli ambulatori , negli ospedali e nelle case di cura e in tutti gli altri ambienti sanitari
  4. Le bevande alcoliche non possono essere vendute presso i chioschi delle associazioni sportive, né in quelle di volontariato sociale e sanitario con circoli al proprio interno
  5. Incentivare la pubblicizzazione dei soli bio-drinks e bevande analcoliche nell'ambito di manifestazioni (sportive, ricreative, ecc.) con il divieto di pubblicizzare quelle alcoliche ed i cosiddetti energy drink
  6. promuovere modelli culturali alternativi (ad esempio: biodrink, feste alcohol free) a quelli attuali, finalizzati al solo consumo di bevande alcoliche
  1. ALCOL E GUIDA
    1. Riduzione a zero del tasso di alcolemia consentito per tutti i possessori di patente (per i conducenti NON professionali nel range del tasso alcolemico tra 0,0 e 0,5 g/l sarà prevista solo una sanzione pecuniaria e la penalizzazione di 2 punti, senza rubricarlo come reato penale e senza sospensione della patente)
    2. Banca Dati unica dei soggetti fermati per sinistrosità in stato di ebbrezza
    3. Cambiare la dizione “guida in stato di ebbrezza” con quella di “stato di inabilitazione alla guida conseguente al consumo di bevande alcoliche”
    4. Predisporre, per le autoscuole, appositi moduli di insegnamento da parte di operatori specialisti in alcologia nell'ambito delle attività didattiche
    5. Promuovere l'obbligatorietà dei corsi di informazione e sensibilizzazione, oltre che di approfondimento valutativo e pragmatico coerente con la multidimensionalità e multifattorialità dei problemi alcol correlati. Tali funzioni verranno esercitate e cogestite dai servizi di alcologia e dal privato sociale con consolidata e certificata esperienza in campo alcologico. Tale attività sarà parte fondamentale del percorso di riacquisizione della patente per i sanzionati ai sensi dell'art 186 del C.d.S.
    6. Ai sensi della legge 125/01, le Commissioni Mediche Locali per le Patenti per le Patenti devono prevedere al loro interno la presenza stabile di un operatore esperto in alcologia, scelto sulla base di un curriculum certificato dalle aziende sanitarie

  1. ALCOL E LUOGHI DI LAVORO
    • Definire, nell'ambito del protocollo generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un allegato specifico relativo al consumo di alcol da destinare ai neo assunti

  1. AZIONI DI PREVENZIONE
    1. Politica di sostegno al trasporto pubblico in determinate ore ed in determinati luoghi (taxi collettivi a prezzi convenienti e autobus attivi dopo le 24)
    2. Corsi di sensibilizzazione e formazione per Forze Ordine ed agenti della Polizia Municipale rispetto alle problematiche alcol correlate





4 Agosto 2007: nuove pene

Da domani 4 Agosto 2007 entrano in vigore nel nuove disposizioni sulla sicurezza stradale approvate dal Consiglio dei Ministri. Multa, sopsensione della patente e arresto o servizi sociali obbligatori per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Multe molto alte anche per chi supera i limiti di velocità, anche di poche unità. Per maggiori dettagli consultare la pagina   http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?o=vd&id=2823 . Dato che la maggior parte delle persone ha più paura di pagare una multa o perdere la patente che uccidere un altro essere umano, vediamo se in questo modo ci saranno meno morti.... e ci auguriamo più controlli....





OGGETTO DEL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

CODICE PENALE

Art. 432 (Attentati alla sicurezza dei trasporti e della circolazione stradale).
1.      Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2.      Alla stessa pena soggiace chiunque:
a)      conduce un veicolo in strade urbane ed extraurbane superando di oltre 50 Km/h i limiti di velocità previsti dall'art. 142 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
b)     si pone alla guida di veicoli in stato di grave ebbrezza alcolica;
c)      si pone alla guida di veicoli in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, accertata ai sensi dell'art. 187 comma 2 e 3 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
d)     lancia oggetti, corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a privati o pubblici trasporti per terra, per acqua o per mare, o comunque li lancia sopra o contro sedi stradali urbane ed extraurbane;
e)      ponendo in essere altra azione od omissione idonea, fa sorgere un grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
3.      Se dal fatto derivi uno dei fatti previsti e puniti dall'art. 589 del codice penale, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se dal fatto derivino lesioni gravissime, ai sensi dell'art. 590 comma 3 del codice penale, la pena è della reclusione da due a sette anni. In caso di morte di più persone, ovvero di concorso fra violazioni degli artt. 589 e 590 comma 3 del codice penale, anche nell'ipotesi di lesioni gravi, ovvero ancora nel caso di lesioni provocate a più persone, la pena è aumentata in misura non inferiore ad un terzo.
4.      Nel concorso formale fra i delitti previsti dal comma 2 e quelli richiamati dal comma 3 del presente articolo, l'aumento della pena non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
5.      Ai fini dell'applicazione della lettera b) del secondo comma, è considerato in stato di grave ebbrezza alcolica chiunque presenti un tasso alcoolemico superiore a 1,0 grammi per litro (g/l), accertato ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relativo Regolamento.
6.      Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dalle altre leggi speciali.
7.      Nelle ipotesi previste dal comma 2, qualora sia eseguito arresto in flagranza, si procede secondo le norme del giudizio direttissimo."

Art. 590 bis
Nei casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose previste dagli articoli 589 e 590, commessi con l'aggravante della violazione delle norme sulla disciplina stradale, le eventuali circostanze attenuanti concorrenti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante stessa.
2.      Il giudice non potrà comunque applicare la pena eventualmente richiesta dalle parti a norma degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, ove l'imputato non abbia integralmente risarcito il danno a tutte le persone offese."

CODICE DELLA STRADA
Art. 142
1.      Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministero dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministero dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a)      ciclomotori: 45 km/h;
b)     autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe I figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c)      macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d)     quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e)      treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f)       autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t.: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g)      autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. e fino a 12 t.: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h)      autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t.: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i)        autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t. se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l)        mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati;
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrati del pagamento di una somma da Euro 34,98 a Euro 143,19.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 30 km/h[2] i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,19 a Euro 550,20.
9. Chiunque supera di oltre 30 km/h e di non oltre 50 km/h[3] i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
9-bis.   Chiunque supera di oltre 50 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 686,70 a euro 2.753,10. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da sei a nove mesi.
10.  Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,77 a Euro 85,26.
11.  Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis[4] sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12.  Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.
12-bis.   Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da sei a nove mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da nove a dodici .esi.
12-ter.   Restano ferme le pene previste dall'art. 432 del codice penale.

Art. 126-bis.
Le nuove decurtazioni di punti dalla patente relative al superamento dei limiti di velocità si ricavano agevolmente dal nuovo testo.

Art. 186
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della sanzione è competente il tribunale.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro 516,00 a euro 2.064,00[5]. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 , anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in statoc di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. Consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi [6].
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,0 grammi per litro (g/l), ferme restando le pene previste dall'art. 432 del codice penale, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. In ogni caso, qualora il valore accertato risulti superiore a 1,0 grammi per litro (g/l), il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. Resta ferma la disposizione del comma 2, quarto periodo [7].
10. Alla violazione delle norme del presente articolo o dell'art. 432 del codice penale consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni novanta. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni del presente articolo o dell'art. 432 del codice penale nel corso di un anno, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, sempre che il veicolo condotto al momento dell'accertamento dell'ultima violazione sia di proprietà del responsabile della violazione stessa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI [8].

Art. 187
1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione della patente, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione c he deve avvenire nel termine e con le modalità indicate nel regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito ai sensi dell'art. 432 del codice penale, salve le sanzioni amministrative accessorie disciplinate dall'art. 186, commi 9 e 10 [9]. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2. Consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi[10].

Art. 222
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.[11]
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale[12].
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione, nonché nell'ipotesi prevista dall'articolo 432, comma 3, del codice penale [13].
________________________________________
[1] Le modifiche inserite nel progetto di legge sono in grassetto corsivo.
[2] Attualmente "40 Km/h".
[3] Attualmente "di oltre 40 km/h".
[4] Attualmente "commi 7, 8 e 9".
[5] Attualmente "con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue.
[6] Sanzione accessoria oggi non prevista.
[7] Il testo attuale del comma 9 è il seguente: "Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
[8] Il comma è interamente nuovo.
[9] Il testo attuale è il seguente: "ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2".
[10] Disposizione introdotta dal progetto di legge.
[11] Comma così modificato dal disegno di legge "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali", approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 9 febbraio 2006.
[12] Comma aggiunto dal disegno di legge di cui alla nota precedente.
[13] Disposizione aggiunta dal progetto di legge.



Progetto di legge di iniziativa popolare

L'idea di base da cui parte il Progetto di Legge di Iniziativa Popolare è quella di considerare determinati comportamenti come "pericolosi" di per sé, indipendentemente dal fatto che da essi derivino conseguenze dannose per gli altri utenti della strada. Si tratta di quattro ipotesi ben individuate (superare di oltre 50 km/h il limite massimo di velocità, guidare in stato di "grave ebbrezza alcolica" - tasso alcoolemico superiore a 1,0 g/l - o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, gettare corpi contundenti di qualunque specie sulla sede stradale), più una generica ("ogni altra azione od omissione idonea a far sorgere un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale") che viene lasciata, in qualche modo, all'interpretazione dei giudici.

La pena prevista va da uno a cinque anni di reclusione ed è aumentata, fino a dieci anni, se dal fatto deriva un omicidio colposo o lesioni colpose, ed a tale pena, si badi bene, andrà sommata quella per l'omicidio o le lesioni. Particolare non trascurabile, è previsto che, per l'omicidio colposo o le lesioni colpose derivanti dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, l'imputato non potrà patteggiare la pena se non avrà prima risarcito il danno a tutte le parti offese (cosa che oggi è soltanto una prassi seguita da alcune Procure, fra cui quella fiorentina).

E' da notare che oggi il Codice della Strada, per la guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186), prevede un limite di 0,5 g/l e sanzioni aggravate per il superamento di 1,5 g/l. Si è deciso di abbassare quest'ultimo limite a 1,0 g/l per far scattare lo stato di "grave ebbrezza" in base ad uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che, al superamento di tale limite, collega conseguenze quali: alterazione della capacità di attenzione, tempi di reazione assolutamente inadeguati e pericolosi per se stessi e per eventuali terzi, riflessi inadeguati e sopiti, stato di euforia, sbandate volontarie del veicolo, incapacità di valutazione della posizione del veicolo rispetto alla carreggiata, ecc..

E' stato quindi necessario operare sulle norme del Codice della Strada sotto vari profili, sia rideterminando le valutazioni di superamento dei limiti di velocità (oggi si passa da "non oltre 10 km/h" a "da 10 a 40" per finire a "oltre 40", mentre il Progetto di Legge prevede non oltre 10, da 10 a 30, da 30 a 50, oltre 50), sia elevando in maniera sensibile, per tutte le violazioni connesse alla velocità o alla guida in stato di ebbrezza, le pene detentive e le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie (perdita dei punti, sospensione o revoca della patente, eventuale confisca del veicolo), alle quali, paradossalmente, i responsabili di incidenti sembrano essere quasi più sensibili rispetto alle stesse pene detentive. Questo atteggiamento consegue al fatto che quasi mai, affrontando il processo, si subisce una pena che superi gli otto - dodici mesi.

Proprio in questa ottica i limiti di pena previsti dal Progetto di Legge consentirebbero, intanto, l'arresto in flagranza e, per di più, qualora questo venisse eseguito, l'obbligo di procedere con giudizio direttissimo, così come accade per i reati che riguardano le armi. Non a caso, guidare ad oltre 100 km/h in un centro abitato oppure ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è paragonabile ad innescare un'arma. E l'esperienza più recente insegna che la prospettiva di una severa repressione costituisce un deterrente (forse l'unico) alla commissione di determinate violazioni.

 

Associazione Onlus Gabriele Borgogni - Powered by canDsign