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Statuto di Associazione Onlus

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

E’ costituita la “ASSOCIAZIONE – GABRIELE BORGOGNI – organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in breve denominabile anche come “ASSOCIAZIONE - GABRIELE BORGOGNI - ONLUS”. L’associazione è retta dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 2
SEDE

L’Associazione ha sede a Firenze in via Giovanni Maria Cecchi, 21.

ARTICOLO 3
FINALITA’ E SCOPI

3.1) L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalita’ di assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza così da arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e/o psichiche, dovute a infortuni subiti a seguito di incidenti stradali ovvero nell’esercizio di discipline sportive, e sovvenzionare gratuitamente, in denaro o in natura enti pubblici o ONLUS che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria e della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale.

L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

3.2) L’Associazione non puo’ svolgere attivita’ diverse da quelle sopra indicate.

Le singole attivita’ istituzionali saranno svolte con l’intento di perseguire principalmente i seguenti scopi:

- arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e/o psichiche, dovute a infortuni subiti a seguito di incidenti stradali, ovvero nell’esercizio di discipline sportive;

- sovvenzionare gratuitamente, in denaro o in natura, enti pubblici o ONLUS che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria e della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale.

ARTICOLO 4
DURATA

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5
FONDO DI DOTAZIONE - PATRIMONIO - ENTRATE

5.1) Il fondo di dotazione iniziale della Associazione e’ costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 8.000,00 (ottomila/00).

5.2) Il patrimonio della Associazione e’ costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché dagli avanzi netti di gestione.

5.3) Per l’adempimento dei propri compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai Fondatori;

- dei versamenti ulteriori effettuati dai detti Fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;

- delle quote annuali di iscrizione;

- degli eventuali contributi versati da enti in genere;

- delle eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di Aderenti;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attivita’.

5.4) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione alla Associazione, che deve essere versata in unica soluzione entro il mese di febbraio di ogni anno.

5.5) L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facolta’ degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

5.6) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entita’, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti, pertanto, non sono rivalutabili ne’ ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione ne’ in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione. Pertanto non potra’ essere avanzata alcuna richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento, anche in natura, al fondo di dotazione.

5.7) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne’ per successione a titolo particolare ne’ per successione a titolo universale, ne’ per atto tra vivi ne’ a causa di morte.

5.8) La Associazione puo’ emettere titoli di solidarieta’.

ARTICOLO 6
ADERENTI

6.1) Sono Aderenti della Associazione:

-i Fondatori;

-i Soci della Associazione;

-i Benemeriti della Associazione;

-i Beneficiari della Associazione.

6.2) L’adesione alla Associazione e’ a tempo indeterminato e non puo’ essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

6.3) L’adesione alla Associazione comporta per l’associato maggiore di eta’ il diritto di voto nell’Assemblea.

6.4) Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

6.5) Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono alla Associazione nel corso della sua esistenza.

6.6) Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

6.7) Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.

6.8) La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione.

6.9) Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalita’ che la Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

6.10) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il suddetto termine, si intende che essa e’ stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non e’ tenuto a esplicitare le motivazioni di detto diniego.

6.11) Chiunque aderisca alla Associazione puo’ in qualsiasi momento notificare la sua volonta’ di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volonta’ di recesso.

6.12) In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione puo’ esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli puo’ adire ad un arbitrato irrituale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione e’ sospesa fino alla pronuncia dell’arbitro.

ARTICOLO 7
ORGANI

7.1) Sono Organi della Associazione:

- l’Assemblea degli Aderenti;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Comitato Esecutivo;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori.

7.2) L’elezione degli Organi della Associazione non puo’ essere in alcun modo vincolata o limitata ed e’ uniformata a criteri di massima liberta’ di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 8
ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

8.1) L’Assemblea e’ composta da tutti gli Aderenti alla Associazione ed e’ l’organo sovrano della Associazione stessa.

8.2) L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 novembre).

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori;

- delinea gli indirizzi generali dell’attività della Associazione;

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- approva gli eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;

- delibera sull’eventuale destinazione dell’avanzo di gestione comunque denominato, nonche’ di fondi e riserve durante la vita della Associazione stessa, qualora cio’ sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

8.3) L’Assemblea e’ convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% (trenta per cento) degli Aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l’Assemblea e’ convocata nel territorio della provincia di Firenze.

8.4) La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori, almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

8.5) Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata ordinariamente, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; in tal caso la notizia dell’adunanza deve essere pubblicata almeno due volte su un quotidiano a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività della Associazione.

8.6) L’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

8.7) In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

8.8) Ogni Aderente alla Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Aderente alla Associazione che non sia membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o dipendente della Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

8.9) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto positivo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

8.10) Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e l’utilizzo di avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.11) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal membro più anziano presente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente alla Associazione.

ARTICOLO 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1) La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di cinque membri a un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

9.2) I Consiglieri devono essere Aderenti alla Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

9.3) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

9.4) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso da luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato; l’Aderente che viene eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

9.5) Dalla nomina a Consigliere, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del mandato ricevuto, puo’ conseguire un compenso che viene stabilito dalla Assemblea.

9.6) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dalla Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- la determinazione dell’entità del versamento di adesione e della quota contributiva annua, ivi compresa l’eventuale proporzionalità della stessa al periodo qualora la domanda di adesione accolta sia presentata in corso d’anno;

- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;

- la nomina dei membri del Comitato Esecutivo in aggiunta ai membri di diritto;

- la nomina dei Responsabili di Settore, da scegliere tra gli Aderenti, la nomina di responsabile di Settore non e’ incompatibile con altre cariche ricoperte nell’ambito della Associazione;

- l’esame delle domande di adesione alla Associazione;

- l’ammissione o il diniego dell’adesione di nuovi Aderenti;

- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

9.7) Il Consiglio Direttivo puo’ delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, nonche’ attribuire a uno o piu’ dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

9.8) Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 25% (venticinque per cento) dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione e’ fatta mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita o consegnata a mano a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai membri del Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima dell’adunanza.

9.9) Il Consiglio Direttivo e’ comunque validamente costituito ed e’ atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalita’ di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori.

9.10) Il Consiglio Direttivo e’ presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza dal membro del Consiglio Direttivo piu’ anziano.

9.11) Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, e’ validamente costituito qualora siano presenti almeno la meta’ dei suoi membri.

9.12) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto positivo; in caso di parita’ di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

9.13) Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda Euro 5.000,00 (cinquemila), occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

ARTICOLO 10
IL PRESIDENTE

10.1) Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente puo’ attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

10.2) Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione della Associazione, sulla base delle direttive emanate dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attivita’ compiuta; in casi eccezionali di necessita’ ed urgenza il Presidente puo’ comunque compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

10.3) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura la corretta esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità.

10.4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 11
IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. L’intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12
IL COMITATO ESECUTIVO

12.1) Il Comitato Esecutivo e’ composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un altro Consigliere.

12.2) Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

12.3) Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validita’ delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13
IL SEGRETARIO

13.1) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attivita’ esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Associazione.

13.2) IL Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonche’ del libro degli Aderenti alla Associazione.

ARTICOLO 14
IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilita’, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 15
COLLEGIO DEI REVISORI

15.1) Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

15.2) L’incarico di Revisore e’ incompatibile con la carica di Consigliere.

15.3) Per la durata in carica, la rieleggibilita’ e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

15.4) I Revisori curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, ma con facolta’ di parola, a quelle del Consiglio Direttivo. Verificano la regolare tenuta della contabilita’ della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci con apposite relazioni da allegare agli stessi.

ARTICOLO 16
LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

16.1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene i Libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori, nonche’ il Libro degli Aderenti alla Associazione.

16.2) I libri della Associazione sono visibili a tutti gli Aderenti alla Associazione che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 17
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

17.1) Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e’ predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

17.2) Entro il mese di settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo e’ convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

17.3) Entro il mese di gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo e’ convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

17.4) I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie e’ soddisfatta dalla Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 18
AVANZI DI GESTIONE

18.1) Alla Associazione e’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche’ fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

18.2) La Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 19
SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione ed interpretazione del presente statuto tra gli Aderenti, tra gli Aderenti e gli Organi ovvero tra gli Organi, sara’ rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudichera’ secondo equita’ e senza formalita’ di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sara’ scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo la nomina sara’ demandata al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.

ARTICOLO 21
LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.


REGOLAMENTO INTERNO
(approvato dall'Assemblea del 10 marzo 2005)
  1. E' preciso dovere di ogni socio osservare le disposizioni contenute nello statuto e nel presente regolamento. I soci sono tenuti:
    • a partecipare attivamente alla vita della Associazione;
    • a operare nell'interesse della stessa, in spirito di aperta collaborazione con gli Organi sociali;
    • a non screditare, con parole o atti, l'immagine della Associazione, dei suoi Organi e dei soci;
    • a rispettare le regole della convivenza civile;
    • a non strumentalizzare la propria appartenenza alla Associazione per scopi di interesse personale;
    • a non esprimere, nell'ambito della Associazione, le proprie convinzioni politiche o religiose.
  2. I soci sono tenuti alla buona conservazione dei beni della Associazione, l'eventuale danno causato ai beni dal comportamento del socio sarà da quest'ultimo rifuso alla Associazione.
  3. I soci sono tenuti a mantenere la riservatezza su notizie o documenti dei quali siano venuti a conoscenza o ne abbiano il possesso proprio per la loro qualifica di socio.
  4. L'eventuale marchio della Associazione, così come identificato dal Consiglio Direttivo, potrà essere usato esclusivamente per fini istituzionali in tutte le forme ritenute utili.
  5. La domanda di ammissione alla Associazione deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e presentata allo stesso, anche tramite invio telematico. Con la sottoscrizione della domanda l'aspirante socio concede il consenso al trattamento dei propri dati personali al solo ed esclusivo utilizzo istituzionale.
  6. La domanda di adesione si perfeziona con il pagamento delle quote di adesione e associativa annuale, eventualmente ridotta in funzione del periodo di tempo residuo laddove la stessa sia presentata in corso d'anno, e con l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
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