Statuto di Associazione Onlus
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE
E’ costituita la “ASSOCIAZIONE
– GABRIELE BORGOGNI – organizzazione non
lucrativa di utilità sociale”, in breve
denominabile anche come “ASSOCIAZIONE - GABRIELE
BORGOGNI - ONLUS”. L’associazione è
retta dal presente statuto e dalle leggi vigenti in
materia.
ARTICOLO 2
SEDE
L’Associazione ha sede a Firenze
in via Giovanni Maria Cecchi, 21.
ARTICOLO 3
FINALITA’ E SCOPI
3.1) L’Associazione non ha fini
di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalita’
di assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza
così da arrecare benefici a persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche e/o psichiche, dovute
a infortuni subiti a seguito di incidenti stradali ovvero
nell’esercizio di discipline sportive, e sovvenzionare
gratuitamente, in denaro o in natura enti pubblici o
ONLUS che operano nell’ambito dell’assistenza
sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria
e della ricerca scientifica indirizzata allo studio
di patologie di particolare rilevanza sociale.
L’Associazione potrà altresì
svolgere tutte le attività connesse al proprio
fine istituzionale, nonché tutte le attività
accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se
svolte in assenza delle condizioni previste in questo
articolo, purché nei limiti consentiti dalla
legge.
3.2) L’Associazione non puo’
svolgere attivita’ diverse da quelle sopra indicate.
Le singole attivita’ istituzionali
saranno svolte con l’intento di perseguire principalmente
i seguenti scopi:
- arrecare benefici a persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche e/o psichiche, dovute
a infortuni subiti a seguito di incidenti stradali,
ovvero nell’esercizio di discipline sportive;
- sovvenzionare gratuitamente, in denaro
o in natura, enti pubblici o ONLUS che operano nell’ambito
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza
sanitaria e della ricerca scientifica indirizzata allo
studio di patologie di particolare rilevanza sociale.
ARTICOLO 4
DURATA
La durata della Associazione è
a tempo indeterminato.
ARTICOLO 5
FONDO DI DOTAZIONE - PATRIMONIO - ENTRATE
5.1) Il fondo di dotazione iniziale
della Associazione e’ costituito dai versamenti
effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di
Euro 8.000,00 (ottomila/00).
5.2) Il patrimonio della Associazione
e’ costituito da beni mobili e immobili che pervengono
alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché
dagli avanzi netti di gestione.
5.3) Per l’adempimento dei propri
compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai Fondatori;
- dei versamenti ulteriori effettuati
dai detti Fondatori e da quelli effettuati da tutti
coloro che aderiscono alla Associazione;
- delle quote annuali di iscrizione;
- degli eventuali contributi versati
da enti in genere;
- delle eventuali sovvenzioni, donazioni
o lasciti di terzi o di Aderenti;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento
delle sue attivita’.
5.4) Il Consiglio Direttivo annualmente
stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi
all’atto dell’adesione alla Associazione
da parte di chi intende aderire alla Associazione e
la quota annuale di iscrizione alla Associazione, che
deve essere versata in unica soluzione entro il mese
di febbraio di ogni anno.
5.5) L’adesione alla Associazione
non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario all’atto
dell’ammissione e al versamento della quota annua
di iscrizione. E’ comunque facolta’ degli
aderenti alla Associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
5.6) I versamenti al fondo di dotazione
possono essere di qualsiasi entita’, fatti salvi
i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione
e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo
perduto; i versamenti, pertanto, non sono rivalutabili
ne’ ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno
in caso di scioglimento della Associazione ne’
in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dalla Associazione. Pertanto non potra’ essere
avanzata alcuna richiesta di rimborso di quanto versato
alla Associazione a titolo di versamento, anche in natura,
al fondo di dotazione.
5.7) Il versamento non crea altri diritti
di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise
di partecipazione trasmissibili a terzi, ne’ per
successione a titolo particolare ne’ per successione
a titolo universale, ne’ per atto tra vivi ne’
a causa di morte.
5.8) La Associazione puo’ emettere
titoli di solidarieta’.
ARTICOLO 6
ADERENTI
6.1) Sono Aderenti della Associazione:
-i Fondatori;
-i Soci della Associazione;
-i Benemeriti della Associazione;
-i Beneficiari della Associazione.
6.2) L’adesione alla Associazione
e’ a tempo indeterminato e non puo’ essere
disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in
ogni caso il diritto di recesso.
6.3) L’adesione alla Associazione
comporta per l’associato maggiore di eta’
il diritto di voto nell’Assemblea.
6.4) Sono Fondatori coloro che partecipano
alla costituzione dell’originario fondo di dotazione
della Associazione stessa.
6.5) Sono Soci della Associazione coloro
che aderiscono alla Associazione nel corso della sua
esistenza.
6.6) Sono Benemeriti della Associazione
coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione
ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
6.7) Sono Beneficiari della Associazione
coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione
si propone di svolgere.
6.8) La divisione degli Aderenti nelle
suddette categorie non implica alcuna differenza di
trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro
diritti nei confronti della Associazione. Ciascun Aderente,
in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente
alla vita della Associazione.
6.9) Chi intende aderire alla Associazione
deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo
recante la dichiarazione di condividere le finalita’
che la Associazione si propone e l’impegno ad
osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
6.10) Il Consiglio Direttivo deve provvedere
in ordine alle domande di ammissione entro sessanta
giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto
periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione
feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento
di accoglimento della domanda entro il suddetto termine,
si intende che essa e’ stata respinta. In caso
di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non e’
tenuto a esplicitare le motivazioni di detto diniego.
6.11) Chiunque aderisca alla Associazione
puo’ in qualsiasi momento notificare la sua volonta’
di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione
stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata
giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato)
ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo
a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la
notifica della volonta’ di recesso.
6.12) In presenza di inadempienza agli
obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi,
chiunque partecipi alla Associazione puo’ esserne
escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione
ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica
del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere
le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata
deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida
le ragioni dell’esclusione, egli puo’ adire
ad un arbitrato irrituale di cui al presente Statuto;
in tal caso l’efficacia della deliberazione di
esclusione e’ sospesa fino alla pronuncia dell’arbitro.
ARTICOLO 7
ORGANI
7.1) Sono Organi della Associazione:
- l’Assemblea degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.
7.2) L’elezione degli Organi
della Associazione non puo’ essere in alcun modo
vincolata o limitata ed e’ uniformata a criteri
di massima liberta’ di partecipazione all’elettorato
attivo e passivo.
ARTICOLO 8
ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
8.1) L’Assemblea e’ composta
da tutti gli Aderenti alla Associazione ed e’
l’organo sovrano della Associazione stessa.
8.2) L’Assemblea si riunisce
almeno due volte all’anno per l’approvazione
del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio
preventivo (entro il 30 novembre).
Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio
Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del
Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei
Revisori;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività
della Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente
Statuto;
- approva gli eventuali Regolamenti
che disciplinano lo svolgimento dell’attività
della Associazione;
- delibera sull’eventuale destinazione
dell’avanzo di gestione comunque denominato, nonche’
di fondi e riserve durante la vita della Associazione
stessa, qualora cio’ sia consentito dalla legge
e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione
della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
8.3) L’Assemblea e’ convocata
dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno
oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% (trenta
per cento) degli Aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri
oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali,
l’Assemblea e’ convocata nel territorio
della provincia di Firenze.
8.4) La convocazione è fatta
mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora della riunione
sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco
delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti
all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti
alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio
Direttivo ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori,
almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
8.5) Qualora il numero degli aventi
diritto al voto superi le quaranta unità, la
raccomandata può essere sostituita da una lettera
inviata ordinariamente, da spedirsi almeno quindici
giorni prima del giorno fissato per l’adunanza;
in tal caso la notizia dell’adunanza deve essere
pubblicata almeno due volte su un quotidiano a rilevante
diffusione nell’ambito territoriale di operatività
della Associazione.
8.6) L’Assemblea è validamente
costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione
siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
8.7) In seconda convocazione l’Assemblea
è validamente costituita qualunque sia il numero
dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione
non può svolgersi nello stesso giorno fissato
per la prima convocazione.
8.8) Ogni Aderente alla Associazione
ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega
apposta in calce all’avviso di convocazione. La
delega può essere conferita solamente ad altro
Aderente alla Associazione che non sia membro del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori o dipendente della
Associazione. Ciascun delegato non può farsi
portatore di più di tre deleghe.
8.9) Le deliberazioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
l’espressione di astensione si computa come voto
positivo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
8.10) Per la nomina del Presidente,
l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie
e l’utilizzo di avanzi netti di gestione, riserve
o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza
dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione
e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che
in seconda convocazione.
8.11) L’Assemblea è presieduta
dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei
presenti, dal membro più anziano presente del
Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente
alla Associazione.
ARTICOLO 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1) La Associazione è amministrata
da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea,
da un minimo di cinque membri a un massimo di nove membri,
compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
9.2) I Consiglieri devono essere Aderenti
alla Associazione, durano in carica per tre anni e sono
rieleggibili.
9.3) Qualora per qualsiasi motivo venga
meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero
Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar
luogo alla sua rielezione.
9.4) In caso di cessazione per qualsiasi
motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio
stesso da luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere
cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea, al
cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento
della sostituzione del Consigliere cessato; l’Aderente
che viene eletto in luogo del Consigliere cessato dura
in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale
sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
9.5) Dalla nomina a Consigliere, oltre
al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione
del mandato ricevuto, puo’ conseguire un compenso
che viene stabilito dalla Assemblea.
9.6) Al Consiglio Direttivo sono attribuite
le seguenti funzioni e compiti:
- la gestione della Associazione in
ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dalla
Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione
agli indirizzi ricevuti;
- la determinazione dell’entità
del versamento di adesione e della quota contributiva
annua, ivi compresa l’eventuale proporzionalità
della stessa al periodo qualora la domanda di adesione
accolta sia presentata in corso d’anno;
- la nomina del Segretario, da scegliersi
tra i Consiglieri eletti;
- la nomina dei membri del Comitato
Esecutivo in aggiunta ai membri di diritto;
- la nomina dei Responsabili di Settore,
da scegliere tra gli Aderenti, la nomina di responsabile
di Settore non e’ incompatibile con altre cariche
ricoperte nell’ambito della Associazione;
- l’esame delle domande di adesione
alla Associazione;
- l’ammissione o il diniego dell’adesione
di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo.
9.7) Il Consiglio Direttivo puo’
delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo,
nonche’ attribuire a uno o piu’ dei suoi
membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei,
il potere di compiere determinati atti o categorie di
atti in nome e per conto della Associazione.
9.8) Il Consiglio Direttivo e’
convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il
25% (venticinque per cento) dei Consiglieri o dal Collegio
dei Revisori. La convocazione e’ fatta mediante
lettera raccomandata, contenente l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora della riunione
e l’elenco delle materie da trattare, spedita
o consegnata a mano a tutti i componenti del Consiglio
Direttivo ed ai membri del Collegio dei Revisori almeno
otto giorni prima dell’adunanza.
9.9) Il Consiglio Direttivo e’
comunque validamente costituito ed e’ atto a deliberare,
anche in assenza delle suddette formalita’ di
convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri
e tutti i membri del Collegio dei Revisori.
9.10) Il Consiglio Direttivo e’
presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza dal
membro del Consiglio Direttivo piu’ anziano.
9.11) Il Consiglio Direttivo, regolarmente
convocato, e’ validamente costituito qualora siano
presenti almeno la meta’ dei suoi membri.
9.12) Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione
si computa come voto positivo; in caso di parita’
di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
9.13) Per le deliberazioni di straordinaria
amministrazione, intendendosi comprese tra queste tutte
quelle il cui valore comunque ecceda Euro 5.000,00 (cinquemila),
occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
in carica.
ARTICOLO 10
IL PRESIDENTE
10.1) Al Presidente della Associazione
spetta la rappresentanza della Associazione stessa di
fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del
Consiglio Direttivo, il Presidente puo’ attribuire
la rappresentanza della Associazione anche ad estranei
al Consiglio stesso.
10.2) Al Presidente compete l’ordinaria
amministrazione della Associazione, sulla base delle
direttive emanate dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo,
al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attivita’
compiuta; in casi eccezionali di necessita’ ed
urgenza il Presidente puo’ comunque compiere atti
di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per
la ratifica del suo operato.
10.3) Il Presidente convoca e presiede
l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato
Esecutivo, ne cura la corretta esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
della Associazione, verifica l’osservanza dello
Statuto e degli eventuali Regolamenti, promuovendone
la riforma ove se ne presenti la necessità.
10.4) Il Presidente cura la predisposizione
del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da
sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo
e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
ARTICOLO 11
IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente
in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito
all’esercizio delle proprie funzioni. L’intervento
del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento
del Presidente.
ARTICOLO 12
IL COMITATO ESECUTIVO
12.1) Il Comitato Esecutivo e’
composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario,
dal Tesoriere e da un altro Consigliere.
12.2) Il Comitato Esecutivo esplica
le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio
Direttivo.
12.3) Per le convocazioni delle adunanze
del Comitato Esecutivo e per la validita’ delle
relative deliberazioni si applicano, ove compatibili,
le norme previste nel presente Statuto per le adunanze
del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13
IL SEGRETARIO
13.1) Il Segretario svolge la funzione
di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea,
del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva
il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione
delle attivita’ esecutive che si rendano necessarie
od opportune per il funzionamento dell’amministrazione
della Associazione.
13.2) IL Segretario cura la tenuta
del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo,
del Comitato Esecutivo nonche’ del libro degli
Aderenti alla Associazione.
ARTICOLO 14
IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione della
cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilita’,
effettua le relative verifiche, controlla la tenuta
dei libri contabili, predispone, dal punto di vista
contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo,
accompagnandoli da idonea relazione contabile.
ARTICOLO 15
COLLEGIO DEI REVISORI
15.1) Il Collegio dei Revisori si compone
di tre membri effettivi e di due supplenti. Questi ultimi
subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.
15.2) L’incarico di Revisore
e’ incompatibile con la carica di Consigliere.
15.3) Per la durata in carica, la rieleggibilita’
e il compenso valgono le norme dettate nel presente
Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
15.4) I Revisori curano la tenuta del
Libro delle Adunanze dei Revisori, partecipano di diritto
alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto
di voto, ma con facolta’ di parola, a quelle del
Consiglio Direttivo. Verificano la regolare tenuta della
contabilita’ della Associazione e dei relativi
libri, danno pareri sui bilanci con apposite relazioni
da allegare agli stessi.
ARTICOLO 16
LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE
16.1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti
dalla legge, la Associazione tiene i Libri verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea,
del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e del
Collegio dei Revisori, nonche’ il Libro degli
Aderenti alla Associazione.
16.2) I libri della Associazione sono
visibili a tutti gli Aderenti alla Associazione che
ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono
fatte dalla Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 17
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
17.1) Gli esercizi dell’Associazione
chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio
e’ predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio
consuntivo.
17.2) Entro il mese di settembre di
ciascun anno il Consiglio Direttivo e’ convocato
per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo
esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
17.3) Entro il mese di gennaio di ciascun
anno il Consiglio Direttivo e’ convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
17.4) I bilanci debbono restare depositati
presso la sede della Associazione nei 15 (quindici)
giorni che precedono l’Assemblea convocata per
la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro
che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La
richiesta di copie e’ soddisfatta dalla Associazione
a spese del richiedente.
ARTICOLO 18
AVANZI DI GESTIONE
18.1) Alla Associazione e’ vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonche’ fondi,
riserve o patrimonio durante la vita della Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
che per legge, statuto o regolamento facciano parte
della medesima e unitaria struttura.
18.2) La Associazione ha l’obbligo
di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attivita’ istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
ARTICOLO 19
SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque
causa, la Associazione ha l’obbligo di devolvere
il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di
utilita’ sociale o ai fini di pubblica utilita’,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo
3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
ARTICOLO 20
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in
dipendenza della esecuzione ed interpretazione del presente
statuto tra gli Aderenti, tra gli Aderenti e gli Organi
ovvero tra gli Organi, sara’ rimessa al giudizio
di un arbitro amichevole compositore che giudichera’
secondo equita’ e senza formalita’ di procedura,
dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro
sara’ scelto di comune accordo dalle parti contendenti,
in mancanza di accordo la nomina sara’ demandata
al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
ARTICOLO 21
LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non
sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento
alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I
del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute
nel Libro V del Codice Civile.
REGOLAMENTO
INTERNO
(approvato dall'Assemblea del 10 marzo 2005)
- E' preciso dovere di ogni socio osservare le disposizioni
contenute nello statuto e nel presente regolamento.
I soci sono tenuti:
- a partecipare attivamente alla vita della
Associazione;
- a operare nell'interesse della stessa, in
spirito di aperta collaborazione con gli Organi
sociali;
- a non screditare, con parole o atti, l'immagine
della Associazione, dei suoi Organi e dei soci;
- a rispettare le regole della convivenza civile;
- a non strumentalizzare la propria appartenenza
alla Associazione per scopi di interesse personale;
- a non esprimere, nell'ambito della Associazione,
le proprie convinzioni politiche o religiose.
- I soci sono tenuti alla buona conservazione dei
beni della Associazione, l'eventuale danno causato
ai beni dal comportamento del socio sarà
da quest'ultimo rifuso alla Associazione.
- I soci sono tenuti a mantenere la riservatezza
su notizie o documenti dei quali siano venuti a
conoscenza o ne abbiano il possesso proprio per
la loro qualifica di socio.
- L'eventuale marchio della Associazione, così
come identificato dal Consiglio Direttivo, potrà
essere usato esclusivamente per fini istituzionali
in tutte le forme ritenute utili.
- La domanda di ammissione alla Associazione deve
essere redatta su apposito modulo predisposto dal
Consiglio Direttivo e presentata allo stesso, anche
tramite invio telematico. Con la sottoscrizione
della domanda l'aspirante socio concede il consenso
al trattamento dei propri dati personali al solo
ed esclusivo utilizzo istituzionale.
- La domanda di adesione si perfeziona con il pagamento
delle quote di adesione e associativa annuale, eventualmente
ridotta in funzione del periodo di tempo residuo
laddove la stessa sia presentata in corso d'anno,
e con l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
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